Il decreto n.59, in vigore dal 16 maggio scorso, cambia le regole di risarcimento in caso di calamità naturali e mette mano alle norme che regolano l'intervento in emergenza della Protezione Civile.
Giuseppe Ceglia, laureando in giornalismo economico, analizza per l'Osservatorio sul Doposisma il decreto e le possibili evoluzioni che derivano dalla sua entrata in vigore.
I danni provocati dalla spaventosa serie di eventi sismici che stanno interessando l’Emilia in questi giorni potrebbero essere gli ultimi che lo Stato dovrà risarcire ai cittadini. Questo perché il decreto legge n.59 relativo alla riforma della Protezione Civile – già pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 16 maggio e entrato in vigore il giorno successivo – contiene una norma che potrebbe cambiare radicalmente il modo di affrontare le calamità naturali. “Potrebbe” perché prima di diventare operativa, dovrà essere disciplinata da un regolamento che sarà emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge La norma, specificamente all’art. 2 comma 2, prevede che in caso di calamità naturali (terremoti, alluvioni, frane etc.) lo Stato non debba più intervenire economicamente, neanche parzialmente, alla ricostruzione e riparazione dei fabbricati danneggiati.
2. Con regolamento emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze,sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), che si esprimono entro trenta giorni, sono definiti modalita' e termini per l'attuazione del comma 1 senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche sulla base dei seguenti criteri:
a) estensione della copertura assicurativa del rischio calamita' naturali nelle polizze che garantiscono i fabbricati privati contro qualsiasi danno;
b) esclusione, anche parziale, dell'intervento statale per i danni subiti da fabbricati;
c) incentivazioni di natura fiscale, nel rispetto del principio dell'invarianza di gettito, tramite regimi agevolativi all'imposta sul premio di assicurazione ovvero la deducibilita', anche parziale, del premio dalla base imponibile ai fini IRPEF e IRES dell'assicurato;
d) previsione di un regime transitorio, anche a fini sperimentali ovvero di prima applicazione.
I cittadini che vorranno vedere ricostruita la propria abitazione o la propria industria dovranno perciò fare da sé, stipulando preventivamente una polizza assicurativa (con detrazioni fiscali), come esplicitato nel primo comma dell’art.2
1. Al fine di consentire l'avvio di un regime assicurativo per la copertura dei rischi derivanti da calamita' naturali sui fabbricati, a qualunque uso destinati, ed al fine di garantire adeguati, tempestivi ed uniformi livelli di soddisfacimento delle esigenze di riparazione e ricostruzione di beni immobili privati destinati ad uso abitativo, danneggiati o distrutti da calamita' naturali, possono essere estese ai rischi derivanti da calamita' naturali le polizze assicurative contro qualsiasi tipo di danno a fabbricati di proprieta' di privati.
Non è chiaro ancora se l’assicurazione dovrà essere di tipo volontario o obbligatorio. Nel primo caso, quello a cui si riferisce la legge, si creerebbero disparità tra chi abita in zone ad alto rischio sismico/idrogeologico e chi no, senza contare le ingenti cifre che richiederebbero le compagnie assicurative agli abitanti dei luoghi a rischio elevato. Nel secondo caso, quello meno improbabile, tutti i cittadini pagherebbero una cifra intorno al centinaio di euro.
Oltre a queste disposizioni, il decreto contiene anche un importante comma (art .1 comma1, lettera c, numero 2) che riduce la durata dello stato d’emergenza a 60 giorni, prorogabili in altri 40.
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. La durata della dichiarazione dello stato di emergenza non puo', di regola, superare i sessanta giorni. Uno stato di emergenza gia' dichiarato, previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei Ministri, puo' essere prorogato ovvero rinnovato, di regola, per non piu' di quaranta giorni."
Questo significa che lo Stato si accollerà le spese per un massimo di cento giorni, dicendo definitivamente addio alle emergenze pluriennali del passato.
È evidente che il motivo per cui si è legiferato su un argomento così delicato è la scarsità di fondi nelle casse del Tesoro, ma è altrettanto evidente che dopo gli ultimi eventi sismici sarà davvero difficile far passare queste disposizioni così come pubblicate in Gazzetta Ufficiale. Soprattutto perché il regime transitorio a cui sarà sottoposta la norma potrebbe non renderla immediatamente operativa e allungarne parecchio i tempi di entrata in vigore.
Anche in futuro, perciò, è probabile che in caso di calamità il mezzo privilegiato per affrontare sia l’emergenza che la ricostruzione sarà l’aumento delle accise sui carburanti, che le Regioni ora possono alzare ulteriormente (sebbene sia caduto l’obbligo) a un massimo di 5 centesimi al litro:
9) il comma 5-quater e' sostituito dal seguente:"5-quater. A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, la Regione puo' elevare la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita."
Il caso emiliano, con l’istituzione di un’accisa di 2 centesimi per affrontare l’emergenza sismica, sembra apparentemente confermare questa ipotesi.
Il testo integrale del DL 15 maggio 2012, n.59
L'atto della Camera con la Relazione
Articolo di approfondimento de Il Sole 24 ORE sull’argomento
Giuseppe Ceglia (1987) è nato e cresciuto ad Avellino. Nel 2005 si è trasferito a Siena dove si è laureato in Scienze della Comunicazione. Dopo la laurea triennale si è trasferito a Roma per specializzarsi in giornalismo alla Sapienza Università di Roma. È laureando in giornalismo economico con una tesi dal titolo “IRPINIA ANNO ZERO: Come il terremoto del 1980 ha cambiato l’economia del territorio negli ultimi trent’anni” (relatore: prof. Stefano Lepri). Ha scritto per il Corriere di Siena e Termometro Politico. Attualmente collabora con il magazine webYouTrend.
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